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Riscossione: Aumento delle Rate fino a 120 Mesi con Nuove Regole

Dilazione Fino a 120 Rate: Stato di Necessità su Doppio Binario

Il Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 ha introdotto significative novità in materia di riscossione, permettendo ai contribuenti di dilazionare i pagamenti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per Stato di Necessità su Doppio Binario fino a un massimo di 120 rate mensili. Questo decreto, emanato in seguito alla legge delega n. 111/2023, prevede un graduale incremento del numero massimo di rate, portando un’importante modifica all’articolo 19 del Dpr 602/1973.

Linee Guida del Decreto

Il decreto è stato redatto seguendo le direttive dell’articolo 18 della legge delega n. 111/2023. Tra le indicazioni principali, il governo doveva stabilizzare il numero massimo di rate mensili a 120. Con queste modifiche, l’articolo 19 del Dpr 602/1973 viene riscritto, consentendo un aumento progressivo delle rate da 72 fino a 120, insieme a nuove regole sulla determinazione dello stato di insolvenza. Tuttavia, queste disposizioni si applicano solo alle istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2025; le regole precedenti rimangono valide per tutte le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024.

Cosa si intende per doppio binario?

“doppio binario”, ovverosia della differenziazione delle conseguenze che il fatto-reato comporta per il soggetto. Qualora quest’ultimo sia imputabile, infatti, dovrà essere lui irrogata una pena; nel caso in cui sia socialmente pericoloso, invece, allo stesso dovrà essere irrogata una misura di sicurezza.

Nuovi Limiti per la Dilazione

A partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile richiedere la dilazione dei debiti fino a 120.000 euro con un massimo di:

  • 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili (8 anni) per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Queste nuove possibilità sono disponibili senza la necessità di documentare uno stato di obiettiva e temporanea difficoltà.

Piani di Dilazione con Stato di Necessità Documentato

Il decreto introduce anche la possibilità di richiedere un numero maggiore di rate se il contribuente è in grado di documentare una temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso, per debiti fino a 120.000 euro, il numero massimo di rate può arrivare a:

  • 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026 (da un minimo di 85);
  • 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028 (da un minimo di 97);
  • 120 rate mensili per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029 (da un minimo di 109).

Per i piani di dilazione superiori a 120.000 euro, se il contribuente documenta la temporanea difficoltà, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere fino a 120 rate, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Valutazione dell’Insolvenza

Il nuovo articolo 19, comma 1.2, del Dpr 602/1973, stabilisce i criteri per valutare l’insolvenza. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, si terrà conto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, insieme all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo. Per altri soggetti, verranno considerati l’indice di liquidità, il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo e il valore della produzione.

Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) stabilirà i criteri specifici per la valutazione della difficoltà economica e le modalità di applicazione dei parametri. Questo decreto indicherà anche eventi particolari in cui la situazione di difficoltà è considerata automaticamente presente, oltre alle modalità di valutazione per soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali.

Esclusioni dalle Norme sulla Dilazione

Infine, il Decreto Legislativo specifica che le nuove norme sulla dilazione non si applicano alle risorse proprie dell’Unione Europea, come indicato dall’articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.